martedì 30 giugno 2009

Età pensionabile delle donne: dov’è l’ingiustizia?
La Commissione Europea ha aperto contro l’Italia una procedura d’infrazione per non aver innalzato l’età pensionabile delle donne, “violando la parità di trattamento di genere”, ma si tratta di norme anacronistiche che creano nuove disuguaglianze.

30/06/2009 - Come è noto la Commissione Europea ha deciso di aprire contro l’Italia una procedura d’infrazione per aver violato, in materia di età pensionabile delle pubbliche dipendenti, l’articolo 141 del Trattato di Roma che stabilisce il principio della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione, di impiego e della parità delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore.

Sull’argomento si è sviluppato un dibattito tra i sostenitori della necessità di un immediato adeguamento alle direttive europee innalzando subito l’età di pensionamento delle dipendenti pubbliche equiparandola a quella degli uomini e chi, invece, propone di rinviare la decisione a un momento più opportuno.

La divisione tra i sostenitori di queste due tesi ha attraversato e attraversa tutti gli schieramenti sia di maggioranza che di opposizione e anche lo stesso Governo Berlusconi.

Pochi, però, sono entrati nel merito delle norme europee che secondo la Commissione sarebbero state violate.

Stiamo parlando di norme scritte nel 1957 e rimaste inalterate nel corso delle successive modifiche del Trattato di Roma. Il senso, allora, di queste norme era di evitare trattamenti in materia di lavoro e di occupazione che discriminassero le donne. Si trattava, cioè, di sancire giuridicamente la parità dei diritti.

Questa impostazione, però, non teneva conto del lavoro di cura necessario alla vita quotidiana, dall’allevamento dei figli, all’assistenza agli anziani, comprese le normali attività domestiche.

Trascurare questa dimensione che riguarda prevalentemente le donne finisce inevitabilmente per trasformare un principio giuridico di parità di trattamento in una nuova diseguaglianza.

Fare parti uguali tra disuguali crea ingiustizia.

Le donne secondo tutti i dati e le ricerche, a partire da quelle della Comunità europea, tra lavoro retribuito e lavoro domestico e di cura che, ancora oggi, ricade in grandissima parte sulle loro spalle, accumulano oltre 60 ore di lavoro settimanale di cui non meno di 20 non sono né riconosciute e men che mai retribuite.

Un’età pensionabile più bassa di quella degli uomini, è stata, l’unica forma di riconoscimento del maggiore quantità di lavoro fatta dalle donne.

Ciò è talmente vero che anche chi come Emma Bonino, che ritiene una discriminazione contro le donne l’esistenza di una diversa età pensionabile, sente il bisogno di collegare la proposta dell’equiparazione alla crescita di interventi per gli anziani o per l’infanzia.

La stessa ministra Mara Carfagna, subito smentita dal ministro Tremonti che vorrebbe utilizzare i risparmi per ripianare il deficit pubblico, ha dovuto ammettere implicitamente, nel momento stesso in cui ha proposto di destinare i due miliardi risparmiati con l’innalzamento della età pensionabile delle donne a favore di interventi per le donne, che l’equiparazione dell’età pensionabile non è una norma che accresce l’eguaglianza tra uomini e donne.

E’ chiaro che siamo di fronte ad una contraddizione tra norma giuridica di parità e una condizione materiale di vita.

E’ una contraddizione che possiamo osservare anche in altre norme di legge che sul piano meramente formale sanciscono una condizione di parità tra uomini e donne ma che, al contrario creano nuove diseguaglianze.

E’ il caso, ad esempio, della flessibilità del lavoro regolata dalla legge n. 30.

Lo sanno bene le tante giovani donne che con i contratti a progetto o a termine perdono di fatto il diritto a mantenere il lavoro in caso di maternità.

E’ vero che la legge prevede il divieto di licenziamento per maternità, non rinnovare un contratto scaduto, giuridicamente non è la stessa cosa di un licenziamento.

L’articolo 2 della direttiva europea n. 2006/54/CE definisce discriminazione indiretta quella “situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone di un determinato sesso rispetto a persone dell’altro sesso….”

Il caso della legge 30 può rientrare pienamente nella fattispecie disegnata dalla direttiva europea.

Su questa direttiva lo Stato italiano è gravemente inadempiente. Il Governo Berlusconi ha lasciato trascorrere la scadenza del 15 agosto 2008 per il suo recepimento nella legislazione italiana e pochi giorni fa ha deciso un ulteriore proroga fino al 15 agosto 2009.

Ciò che appare strano in tutta questa vicenda è che la occhiuta Commissione Europea di Barroso che ha trascinato l’Italia in giudizio sull’età pensionabile delle donne, non abbia mosso un dito per mettere in mora il governo italiano sulla legge 30.

Forse è giunta l’ora che qualcuno, dotato delle competenze giuridiche necessarie, si rivolga alla Corte di giustizia europea per sapere se la legge 30, ad esempio, non costituisca un esempio di discriminazione indiretta.


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